| Il pagamento della sanzione in misura ridotta rende inammissibile il ricorso al Giudice di Pace |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZ. 2^
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1166/10 nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 9927/09 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di Taranto, promossa da: L.M. elettivamente domiciliato in Pulsano ( Taranto) presso e nello studio dell’ Avv. C.D. da cui é rappresentato e difeso in virtú di mandato a margine del ricorso ricorrente CONTRO COMUNE DI TARANTO, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario, come da delega in atti
resistente Conclusioni per l’opponente: - previa sospensione… del provvedimento… annullare, il verbale n. W50212 redatto dagli Ausiliari del traffico della P. M. di Taranto.” Conclusioni per il Comune opposto: “... inammissibilità del ricorso.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente chiede l'annullamento del verbale n. W50212 elevato in data 09/02/09 perché “…lasciava in sosta il veicolo su area sottoposta a pagamento senza esibirne la relativa attestazione. Il ricorrente poneva una serie di eccezioni.) Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Taranto si costituiva in cancelleria in data 22.02.2010 per mezzo del proprio funzionario delegato, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva già versato in via ridotta la sanzione comminata. Eseguita la discussione, la causa era decisa sulla scorta degli atti, con lettura dell’allegato dispositivo, riservandone la motivazione della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso é inammissibile, poiché il 1° comma dell’art. 204 bis, per come introdotto dal decreto-legge in data 27.06.2003, n. 151, convertito in legge 1°.08.2003 n. 214, espressamente prevede: " Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione “ Tanto, oltre alle norme del Codice della strada, trova fondamento anche nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 30/l2/2008, la quale ha sancito il principio per cui " in materia di violazioni al codice della strada, il cd. pagamento in misura ridotta- di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, i1 riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore, anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la ripetizione dell'indebito e l'azione di danno riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (cfr. Cass. 19/03/2007, n. 6382). Si compensano le spese di giudizio, tenuto conto che precedentemente al 27.06.2003, e cioè prima della modifica alla normativa attuale vigente non era prevista l’inammissibilità per l’ipotesi considerata. P.Q.M. il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da L. M., depositata il 02.11.2009 avverso il verbale di contestazione di violazione al CDS n. W50212 Reg. n. 8434/2009, redatto il 09.02.2009 dagli Ausiliari del traffico della Polizia Municipale di Taranto, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso a Taranto il 25.02.2009 Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli) |
